venerdì 30 dicembre 2016

pc 30 dicembre - CASSAZIONE: LEGITTIMI I LICENZIAMENTI PER INCREMENTO REDDITIVITA', CIOE' PER AUMENTARE I PROFITTI...

Aperta la strada della cancellazione dell'art. 18, col jobs act del governo Renzi e che il suo clone Gentiloni non ha alcuna intenzione di annullare, via via si apre una "autostrada", che di fatto rende sempre possibili e legittimi i licenziamenti dei lavoratori. Questa autostrada non è certo con un improbabile referendum che si può impedire, ma solo con la ripresa della lotta dei lavoratori.

Sentenza n. 25201/2016 del 07/12/2016 della Corte di Cassazione ampliamento di campo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo che potrà ricorrere, adesso, non solo nei casi «straordinari» come le situazioni economiche sfavorevoli, ma anche in quelli «ordinari» in cui l’azienda decide di sopprimere una funzione per aumentare la redditività.

"Ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della I. n. 604 del 1966, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare ed il giudice accertare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro, tra le quali non è possibile escludere quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell'impresa, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa; ove però il licenziamento sia stato motivato richiamando l'esigenza di fare fronte a situazioni economiche sfavorevoli ovvero a spese notevoli di carattere straordinario ed in giudizio si accerti che la ragione indicata non sussiste, il recesso può risultare ingiustificato per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità e sulla pretestuosità della causale addotta dall'imprenditore".

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