mercoledì 9 marzo 2016

pc 9 marzo - IL NUOVO STATUTO DELLA CGIL - COMINCIAMO A METTERCI LE MANI

La Cgil ha formulato una "Carta dei diritti universali del lavoro - Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori", che in questi giorni sta portando in giro per presentarla. 
La Cgil ne fa il centro della sua attuale politica, la grande scoperta, per intervenire sull'insieme delle condizioni di lavoro.
In realtà si tratta, da quanto leggiamo dai primi articoli, di un intreccio tra: affermazioni tanto generiche quanto inutili, analisi niente affatto calate nella realtà odierna dei lavoratori e delle lavoratrici, copiatura (fatta anche male) di normative già esistenti (che, purtroppo, senza la lotta, non diventano neanche strumenti a difesa dei lavoratori).
Ma la Cgil non dice che vuole organizzare una grande campagna di lotta sui diritti violati dei lavoratori e delle lavoratrici, ma aumenta la montagna di carte, arraffando dappertutto.
Perchè fa questo? Che questa trovata riveli più un elemento di debolezza della Cgil, e di tentativo di uscirne, che un lavoro serio (sia pur impotente comunque senza la lotta di classe), non è argomento di questo articolo. Ma una cosa pensiamo che emerga. 
Volere o volare questa oggettivamente (e forse anche soggettivamente, adeguandosi a quanto chiesto dal mondo imprenditoriale e politico/governativo) è un'operazione contro lo "Statuto dei Lavoratori". La Cgil della Camusso è salita sul carro di tutti coloro che vogliono cancellare lo Statuto dei lavoratori e sostituirlo con uno Statuto del lavoro. 
E non basteranno 96 articoli per nasconderlo

INIZIAMO AD ANALIZZARE PUNTO PER PUNTO QUESTA "CARTA DEI DIRITTI UNIVERSALI DEL LAVORO" - le frasi in grassetto e corsivo sono le nostre.


Titolo I – Diritti fondamentali, tutele e garanzie di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori
Articolo 1 - Campo di applicazione soggettivo
1. Le disposizioni del Titolo I della presente legge si applicano a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori titolari di contratti di lavoro subordinato e di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa... nonché alle lavoratrici e lavoratori che effettuino prestazioni di lavoro in ragione di contratti di tipo associativo... tirocini di formazione e orientamento, le attività socialmente utili, o altre relazioni a queste assimilabili comunque denominate.
Prima la Cgil aveva detto in varie dichiarazioni della stessa Camusso che voleva che venissero
eliminati tutto il coacervo di contratti atipici, ora invece vengono legittimati una serie di contratti e di rapporti di lavoro che camuffano prestazioni di vero e proprio lavoro dipendenti.
Art. 2 - Diritto al lavoro
1. Ogni persona ha il diritto di svolgere un lavoro o una professione liberamente scelti o accettati.
Qui si fa dello “spirito a un funerale”. Dove sta questa libera scelta che avrebbero i lavoratori?
2. Ogni persona ha il diritto di godere di servizi gratuiti di collocamento e di beneficiare dei

livelli essenziali, stabiliti dallo Stato, delle prestazioni in materia di orientamento e di aiuto nella ricerca di un lavoro adeguato alla sua condizione soggettiva, conforme con le sue attitudini personali e i suoi interessi, in considerazione delle possibilità offerte dal mercato del lavoro, delle quali deve essere costantemente e correttamente informato.
Si continua con lo “spirito al funerale”; da un lato si chiedono cose che sulla carta già esistono (servizi gratuiti di collocamento) o sono previsti, dall'altro si rappresenta una situazione idilliaca, che chiunque vada al collocamento sa bene che non è vera e non potrà mai esserlo se appunto il lavoro (non solo quello “adeguato” ma anche uno qualsiasi) è legato solo alle possibilità offerte dal mercato, cioè dalle aziende, che sempre più si restringono, al di là delle grottesche statistiche di Renzi.
3. Adeguate misure di politica del lavoro assicurano che il diritto al lavoro sia reso effettivo, anche attraverso forme di sostegno economico e assistenza tecnica alla nascita e allo sviluppo di attività innovative che migliorino la qualità della vita e il benessere delle persone e della collettività, la tutela dell’ambiente e la cura del territorio.
Si tratta di formulazioni talmente generiche a cui neanche esponenti del padronato o del governo direbbero di No. Se è per questo, i rappresentanti della Confindustria nell'incontro col papa hanno usato termini anche migliori. Ma a che servono?
4. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
La stragrande maggioranza fa un lavoro forzato, che è meglio chiamare più scientificamente lavoro sfruttato
Art. 3 - Diritto ad un lavoro decente e dignitoso
1. Ogni persona ha diritto ad un lavoro decente e dignitoso che si svolga nel rispetto della professionalità e con condizioni di lavoro eque.
2. Il lavoro non deve essere degradante e deve consentire al lavoratore una vita libera e dignitosa, la utilizzazione delle sue capacità professionali e la realizzazione della sua personalità.
E' evidente che - al di là delle parole alate, che sembrano una presa per i fondelli o dette da uno che evidentemente vive in un altro mondo - la Cgil pensa non agli operai e operaie, non alla maggioranza dei lavoratori, ma alla piccola borghesia
Art. 4 - Diritto a condizioni di lavoro chiare e trasparenti
1. Tutti i lavoratori hanno diritto a condizioni contrattuali chiare e trasparenti, formulate per iscritto, e di ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi e dei loro diritti.
2. L’obbligo di cui al comma precedente va adempiuto secondo correttezza e buona fede. La sua violazione da parte del datore di lavoro o del committente determina l'applicazione dell’art. 4 del D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, nonché il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale...
Questo obbligo già esiste, che senso ha fare un'altra norma quando la norma esiste già? Qui sarebbe stato più logico porre il problema dell'ampliamento dell'attività ispettiva.
Art. 5 - Diritto ad un compenso equo e proporzionato
1. Ogni prestazione di lavoro deve essere compensata in modo equo, in proporzione alla quantità
e qualità del lavoro svolto.
Consigliamo alla Camusso e alla Cgil di studiarsi un po' Marx. Nel sistema del capitale (che la Cgil non mette chiaramente in discussione) il salario non paga il lavoro, ma la forza-lavoro; vale a dire paga il lavoro necessario che serve a ricostituire la FL, il resto del lavoro che fa l'operaio, pluslavoro, è attività lavorativa gratis per il profitto del capitalista. Se fosse come scrive la Cgil, per cui il salario (ma qui viene chiamato “compenso”) dovrebbe essere proporzionato alla “quantità e qualità del lavoro svolto, dove sarebbe il plusvalore? Che convenienza avrebbe il capitalista?
2. Il compenso è fissato dalle parti in misura non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi, o dagli accordi collettivi stipulati dalle associazioni di lavoratori autonomi, ove applicabili alle parti stesse...
Il salario non viene “fissato dalle parti”, neanche nella più “corretta” società capitalista. Il salario viene fissato dal capitalista, in quanto classe - non dal singolo capitalista – secondo la legge generale sopra detta. I contratti collettivi è ormai da decenni che recepiscono soltanto le esigenze industriali. La “parte” del lavoratore non ha alcun potere/diritto in questo sistema di concordare il suo salario. Solo i rapporti di forza tra operai e padroni possono strappare miglioramenti salariali.
Nello stesso tempo la formulazione della Cgil fa fare anche un passo indietro rispetto alla legislazione attuale, secondo cui un lavoratore se riceve una retribuzione inferiore a quella prevista dai contratti collettivi può ricorrere al giudice del lavoro.
Art. 6 - Libertà di espressione
1. I lavoratori, senza discriminazioni, hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge, anche nei luoghi dove prestano la loro opera.
Questo diritto, sulla carta, c'è già.
2. La libertà di manifestare il proprio pensiero comprende quella di contribuire alla cronaca, nel rispetto del segreto aziendale, e alla critica relativa al contesto lavorativo e all’attività in esso svolta. L’esercizio legittimo della cronaca e della critica non può essere limitato attraverso l’esercizio di poteri direttivi, disciplinari, di coordinamento, di controllo o di verifica del datore di lavoro o del committente.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili con l’ordinamento dell’attività svolta e con le caratteristiche del rapporto di lavoro.
Nel punto 2. si aggiunge qualcosa in più. Bene, si direbbe. Ma nel punto 3. viene poi usata una formulazione così ambigua “in quanto compatibili...” che lascia spazio di manovra alla repressione padronale.
Art. 7 - Diritto a condizioni ambientali e lavorative sicure
1. Tutti i lavoratori hanno diritto a lavorare in condizioni ambientali e lavorative sicure, tali da garantire la protezione della propria salute fisica e psichica e della propria personalità.
2. Fermo restando quanto stabilito dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro o il committente devono adottare ogni misura, rispondente al criterio di massima sicurezza
possibile e al principio di precauzione, che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sia necessaria per tutelare l’integrità e la salute psichica e fisica dei lavoratori.
3. Il diritto a condizioni di lavoro sicure comprende altresì il diritto a non subire vessazioni...
4. Tutti i lavoratori hanno diritto di controllare, anche mediante loro rappresentanze, che
l’ambiente di lavoro in cui effettuano la loro prestazione sia idoneo e dotato di tutte le misure di sicurezza e igiene necessarie. Hanno inoltre diritto di richiedere informazioni e di essere informati su tutti i rischi presenti nell’ambiente di lavoro, sulle misure e procedure adottate per prevenirli e sui nominativi di tutti i soggetti responsabili per la sicurezza del luogo di lavoro, nonché di ricevere la formazione in materia di sicurezza adeguata alla loro attività.
5. Tutti i lavoratori hanno diritto di abbandonare il luogo di lavoro qualora ritengano di trovarsi
in una oggettiva situazione di pericolo grave, immediato e inevitabile, nonché di rifiutare di svolgere in tutto o in parte la prestazione di lavoro ove non siano assicurate adeguate condizioni di igiene e sicurezza.
6. Nessun lavoratore può subire pregiudizio alcuno a causa dell’esercizio dei diritti e delle prerogative attribuite in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro.
Tutto questo articolo è completamente inutile e molto al di sotto e molto più generico di quanto è già scritto dal TU sulla sicurezza D.Lgs 81/08. Si direbbe: la Cgil scopiazza e scopiazza pure male...
(CONTINUA)

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